L'ordinanza n. 11879 del 6 maggio 2025 della Corte di Cassazione ha confermato che il notaio non è responsabile per la cessione di un credito IVA che si è rivelato non fruibile. La Corte ha delineato chiaramente gli obblighi professionali del notaio in questo contesto e ha applicato rigorosamente i principi processuali, escludendo i ricorsi basati su presunte omissioni di verifica del credito da parte del notaio.
La Corte ha chiarito che la verifica della fruibilità del credito IVA non rientra negli obblighi del notaio, liberandolo da responsabilità legate all’adeguatezza dei crediti che vengono ceduti. Questo chiarimento è fondamentale per evitare che i notai si trovino in situazioni di contenzioso per questioni che esulano dal loro ambito di competenza.
Questo chiarisce che il notaio non ha obblighi informativi riguardo alla validità di tali crediti, a meno che non vi siano specifiche disposizioni contrattuali o legali che lo richiedano.
Quanto ai principi processuali, in particolare, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso che introducevano nuovi fatti in appello.
L’ordinanza sottolinea il principio secondo cui le questioni devono essere sollevate in modo tempestivo. L’introduzione di nuovi fatti o argomentazioni in appello, come nel caso della compensazione del credito, è stata considerata inammissibile perché non era stata presentata nei gradi precedenti.
La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale rigoroso, chiarendo i limiti delle responsabilità notarili e confermando che gli accertamenti richiesti non sono necessari per la validità dell'atto notarile. Questa pronuncia è significativa per comprendere il contenzioso relativo alla responsabilità professionale notarile, in particolare per quanto riguarda i crediti d'imposta.
Elena Shana Covelli