Il casoanalizzato riguarda un ricorso congiunto depositato presso il Tribunale di Pesaro, al quale le parti G.R. E R.I., chiedevano di pronunciarsi relativamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato dai medesimi e dal quale erano nati i figli S ed E. ed il trasferimento dell’immobile adibito a casa coniugale.
I coniugi avevano acquistato durante il matrimonio un’immobile, cointestato ad entrambi, destinato a casa coniugale. Le parti volevano definire fin da subito ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale, che aveva già dato luogo alla separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Pesaro. I coniugi raggiungevano il seguente accordo, G si obbligava a versare l’assegno divorzile ad R ed anche ai figli economicamente non autosufficienti e trasferiva contestualmente ai figli la nuda proprietà del 50 per cento dell’immobile, nonche’ a favore di R, l’usufrutto sulla propria quota dell’immobile predetto.
Con il ricorso, i coniugi producevano, oltre alla dichiarazione del G in relazione alla conformità dello stato di fatto dell’immobile dei dati catastali e delle planimetrie e ad alla conformità dell’intestazione catastale alle risultanze dei registri immobiliari, una perizia tecnica giurata, con allegati l’attestato di prestazione energetica.
I coniugi si impegnavano inoltre ad effettuare a loro spese le trascrizioni e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall’Agenzia del territorio. Nel procedimento, intervenivano i figli dei ricorrenti, esprimendo il loro pieno consenso agli accordi in ordine al loro mantenimento, compresi i trasferimenti immobiliari operati dal genitore.
In primo grado il Tribunale di Pesaro ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha stabilito che i trasferimenti previsti nell’accordo dovessero essere considerati come impegni preliminari, richiedendo un successivo atto notarile per il loro perfezionamento. Il Tribunale di Pesaro ha qualificato tali trasferimenti come impegni preliminari di vendita ed acquisto, ritenendo che non fossero trasferimenti immobiliari definitivi e, pertanto, non idonei a produrre effetti immediati traslativi
La sentenza 933/2016 del Tribunale di Pesaro ha stabilito che i trasferimenti previsti nelle condizioni sono da intendersi impegni preliminari di vendita ed acquisto. In sostanza l’accordo non è stato ritenuto sufficiente per produrre effetti traslativi immediati sui beni coinvolti. Le parti a seguito della pronuncia di primo grado facevano ricorso alla Corte d’Appello di Ancona che si pronuncia con la sentenza n.583/2017 depositata il 18 Aprile 2017.
La Corte d’Appello confermava la statuizione del giudizio di primo grado, secondo cui i trasferimenti dei diritti reali previsti nelle condizioni di divorzio sono da considerarsi impegni preliminari di vendita ed acquisto e non trasferimenti immobiliari definitivi, con effetto traslativo immediato.
Pertanto le parti decidevano di fare ricorso in Cassazione che veniva ammesso dal Presidente del Tribunale di Ancona Precedentemente alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 21761, la giurisprudenza di legittimità e di merito era divisa su una questione centrale riguardante la validità e l’efficacia traslativa degli accordi patrimoniali soprattutto immobiliari, contenuti nei verbali di separazione o divorzio consensuale omologati dal giudice.
Sul punto si erano sviluppati due orientamenti.
Il primo definito orientamento restrittivo o formalista, nel quale si riteneva che il verbale di separazione o divorzio anche se omologato non potesse produrre effetti traslativi immediati ma solo obbligatori.
Il trasferimento d’immobili, pertanto, richiedeva comunque un atto pubblico notarile, in quanto l’accordo dei coniugi non ha valore di atto pubblico traslativo in senso civilistico.
Il verbale giudiziario non è equiparabile ad un contratto in forma pubblica redatta da un notaio-
Gli effetti secondo questo orientamento sono che gli accordi patrimoniali richiedono un ulteriore atto notarile per essere trascritti nei registri immobiliari e i coniugi hanno, di conseguenza meno autonomia contrattuale.
Il secondo orientamento invece definito estensivo ritiene che l’accordo ha efficacia traslativa ed è titolo valido per la trascrizione.
Tale secondo orientamento considerava che il verbale di udienza, omologato dal giudice fosse atto pubblico a tutti gli effetti (ex art 2699cc) e il trasferimento di diritti reali contenuto nel verbale d’udienza, se chiaro ed univoco, è immediatamente trascrivibile, pertanto, questo orientamento riconosceva piena autonomia ai coniugi nella disciplina patrimoniale, senza la necessità di ulteriori formalità notarili.
In relazione agli effetti, gli accordi inseriti nel verbale costituiscono titolo traslativo immediatamente efficace (ex art 2657 cc) e vi è una maggiore e semplificazione e riduzione dei costi per i coniugi.
La pronuncia delle Sezioni Unite ha rappresentato un punto di svolta significativo nella regolamentazione degli accordi patrimoniali in sede di separazione e divorzio. Con questa decisione, la Corte ha chiarito che gli accordi tra coniugi che prevedono il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche se inseriti in un verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice, sono validi e costitutivi di titolo per la trascrizione nei registri immobiliari, senza necessità di un atto notarile.
La Corte ha affermato che l’accordo di separazione o divorzio, quando inserito nel verbale d’udienza di un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume la forma di atto pubblico ai sensi dell’art 2699cc. Pertanto, tale accordo costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’art 2657cc, senza necessità di un atto notarile.
La Corte ha sottolineato che gli accordi tra coniugi in sede di separazione o divorzio sono equiparabili a pattuizione atipiche ex art 1322cc, comportando che, al di fuori delle specifiche ipotesi previste dalla legge, nessun sindacato può esercitare il giudice sulle pattuizioni stipulate dalle parti. Ciò implica che le parti sono libere di determinare il contenuto dell’accordo, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla legge a presidio della liceità delle contrattazioni private.
La Corte ha precisato che, affinche’ il trasferimento di diritti reali immobiliari sia valido e opponibile ai terzi, è necessario che il verbale di udienza contenga l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art 29 comma 1bis della l.52/1985. Tuttavia il mancato compimento dell’ausiliario del giudice dell’ulteriore verifica circa l’intestazione catastale dei beni e la conformità risultante dai registri immobiliari non produce nullità del trasferimento. La conformità catastale soggettiva del bene non costituisce infatti requisito di legalità e validità dell’atto notarile.
Questa sentenza ha avuto rilevanti implicazioni pratiche, semplificando il processo di trasferimento di diritti reali immobiliari in sede di separazione e divorzio. La possibilità di trascrivere l’accordo senza ricorrere ad un atto notarile ha ridotto i costi ed accelerato i tempi per le parti coinvolte. Tuttavia, è fondamentale che gli accordi siano redatti con precisione e completezza, affinchè siano validi e opponibili ai terzi.
In conclusione la sentenza n.21761 del 29 Luglio 2021 ha rappresentato un avanzamento significativo nella tutela dell’autonomia privata in materia di separazione e divorzio, riconoscendo la validità degli accordi patrimoniali inseriti nel verbale d’udienza e semplificando il processo di trasferimento di diritti reali immobiliari. Tuttavia è essenziale che tali accordi siano redatti con attenzione e precisione, rispettando le disposizioni normative per garantirne la validità e l’efficacia.
Gianluca Spigarelli