Le note a sentenza sono strutturate come articoli di dottrina ed analizzano, anche in chiave critica, pronunce di merito e di legittimità di interesse e rilievo notarile.

TRIBUNALE TORINO, SEZ. II, SENTENZA, 12-02-2025, N. 736 - RAPPORTI TRA DOMANDA GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DELLA RISOLUZIONE DI DIRITTO E RESTITUZIONE DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA

Con la sentenza n. 736 di data 12 febbraio 2025, il Tribunale di Torino ha avuto modo di pronunciarsi sulle conseguenze che l’inadempimento produce sull’istituto della caparra confirmatoria, problematica molto diffusa nella prassi giuridica, soprattutto in relazione alle compravendite immobiliari. Più precisamente, la Corte torinese si è soffermata sulla mai sopita diatriba del rapporto fra domanda di accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto e domanda di restituzione del doppio della caparra a seguito del recesso della parte adempiente.

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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, 13 DICEMBRE 2023, N. 34858 - IL RAPPORTO TRA IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI E LE FIGURE DELLA DONATIO MORTIS CAUSA, DONATIO CUM MORIAM, SI MORIAM, SI PRAEMORIAM

La donazione con clausola sospensiva di premorienza del donante produce effetti immediati e concerne singoli beni valutati dai contraenti nella loro consistenza ed oggettività al momento del perfezionamento, con conseguente attualità dell'attribuzione la cui efficacia è solo differita alla morte; pertanto, la violazione del divieto dei patti successori può derivare solo dalla persistenza di un residuo potere dispositivo del donante, tale da minare l'irrevocabilità della disposizione e la sua immediata efficacia vincolante, e non dalla maggior o minore probabilità del verificarsi dell'evento condizionante.

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CASS. CIV., SS.UU., 05-03-2025, N. 5841 - MUTUO SOLUTORIO

Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.

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CASS. CIV., SEZ. II, 26-07-2023, N. 22566 - DIRITTI EX ART. 540, SECONDO COMMA, CC E SEPARAZIONE SENZA ADDEBITO

I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, secondo comma, cod. civ., spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.

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