La sentenza del 27 marzo 2025, CAUSA C. 57/2024, della Corte di giustizia dell’UE nasce da un rinvio pregiudiziale alla Corte UE, in forza del quale si chiedeva un chiarimento sulla portata applicativa dell'articolo 13 Reg. UE n. 650/2012. La sentenza riporta infatti che "La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato da BA, una minore residente abitualmente in Polonia, avente come legale rappresentante BR, affinché non venissero applicati nei suoi confronti gli effetti giuridici dell’omessa presentazione, da parte sua, entro il termine prescritto, di una dichiarazione di rinuncia all’eredità di ZJ, un parente defunto, che risiedeva abitualmente in Germania".
Il caso riguarda BA, una minore residente abitualmente in Polonia, e origina dalla mancata presentazione, entro il termine prescritto dalla legge polacca, di una dichiarazione di rinuncia all’eredità di ZJ, un parente defunto che risiedeva abitualmente in Germania. A seguito dell’errore nel calcolo del termine prescritto per rinunciare, BA, tramite il suo rappresentante legale, ha avviato un procedimento presso il Tribunale circondariale di Gliwice, in Polonia, chiedendo di neutralizzare e disinnescare le conseguenze negative dell’omessa dichiarazione. L’art. 1015 del codice civile polacco stabilisce infatti che una dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità può essere resa entro un termine di sei mesi dalla data in cui l’erede è venuto a conoscenza del titolo di successione. L’assenza di dichiarazione dell’erede entro tale termine equivale all’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario; la legge polacca codifica dunque un termine di decadenza di sei mesi.
Tuttavia l’art. 1019 del codice civile polacco prevede che, in caso di errore o minaccia che incida sulla dichiarazione, l’erede possa evitare le conseguenze giuridiche dell’inosservanza del termine se sono soddisfatte determinate condizioni.
Il tribunale polacco ha respinto la domanda, ritenendo di non essere competente. BA ha quindi proposto appello avverso tale rigetto presso il Tribunale regionale di Gliwice, il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art. 13 del regolamento n. 650/2012, che attribuisce alle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale dell’erede la competenza a ricevere dichiarazioni di accettazione o rinuncia dell’eredità. La sentenza riassume così la questione pregiudiziale:
"Il giudice del rinvio si chiede se la competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona a ricevere una dichiarazione di quest’ultima concernente l’accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, o una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, quale prevista all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, comprenda anche le situazioni in cui si chiede a un organo giurisdizionale nazionale di convalidare il rifiuto di applicazione nei propri confronti delle conseguenze giuridiche dell’omissione di una siffatta dichiarazione entro il termine prescritto.
Esso è dell’avviso che un’interpretazione restrittiva della nozione di «ricezione» della dichiarazione, contenuta in detto articolo, induca a ritenere che gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale della persona che ha reso la dichiarazione di rinuncia all’eredità siano competenti unicamente a ricevere siffatte dichiarazioni. Di conseguenza, l’articolo 13 di detto regolamento non riguarderebbe le situazioni in cui un erede chieda a un siffatto organo giurisdizionale di convalidare il rifiuto di tale erede dell’applicazione nei suoi confronti degli effetti giuridici dell’omessa dichiarazione di rinuncia all’eredità entro il termine prescritto. Il giudice del rinvio indica che da tale interpretazione restrittiva dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 risulta che, nel caso di specie, esso non è competente a convalidare il rifiuto di BA dell’applicazione nei suoi confronti delle conseguenze giuridiche dell’omissione di cui trattasi nel procedimento principale e che sono competenti a convalidare un siffatto rifiuto soltanto gli organi giurisdizionali di cui all’articolo 4 di tale regolamento, vale a dire, nel caso di specie, gli organi giurisdizionali tedeschi. Secondo il giudice del rinvio, tale posizione sarebbe stata sostenuta dall’avvocato generale Szpunar, il quale, nelle sue conclusioni del 20 gennaio 2022 nella causa C‑617/20, avrebbe ritenuto che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 debba deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile quando, affinché le dichiarazioni di cui a tale articolo producano determinati effetti giuridici previsti dalla legge applicabile alla successione, sia necessario che un organo giurisdizionale compia atti che vadano oltre la semplice ricezione di siffatte dichiarazione, come adottare una decisione o avviare un procedimento diverso dal procedimento successorio [conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità), C‑617/20, EU:C:2022:49, paragrafi 38 e 39].
La Corte di giustizia afferma che l’art. 13 deve essere interpretato nel senso che gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente una persona che rifiuta l’applicazione nei propri confronti delle conseguenze giuridiche dell’omessa dichiarazione di rinuncia all’eredità non sono competenti a convalidare tale rifiuto.
La decisione è riassunta nei punti 40 e 41:
"40 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la competenza giurisdizionale di cui all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 ha una portata limitata che non può quindi comprendere la situazione in cui, affinché le dichiarazioni di cui a tale articolo producano taluni effetti giuridici previsti dalla legge applicabile alla successione, sia necessario che un organo giurisdizionale compia atti che vadano oltre la semplice ricezione di una dichiarazione, come, ad esempio, adottare una decisione o avviare un procedimento diverso dal procedimento successorio [v., per analogia, sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità), C‑617/20, EU:C:2022:426, punto 44].
41 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente una persona che rifiuta l’applicazione nei propri confronti delle conseguenze giuridiche dell’omessa dichiarazione, entro il termine prescritto, di rinuncia all’eredità non sono competenti a convalidare un tale rifiuto".
Il percorso logico - giuridico della CGUE si basa dunque essenzialmente su un'interpretazione restrittiva dell'articolo 13 Reg. UE 650/2012, per cui l’art. 13 attribuisce agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale dell’erede una competenza limitata a “ricevere” dichiarazioni di accettazione o rinuncia dell’eredità.
La Corte inoltre richiama, a tal fine, la tesi sostenuta dall’avvocato generale Szpunar, il quale, nelle sue conclusioni del 20 gennaio 2022 nella causa C‑617/20, avrebbe ritenuto che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 debba deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile quando, affinché le dichiarazioni di cui a tale articolo producano determinati effetti giuridici previsti dalla legge applicabile alla successione, sia necessario che un organo giurisdizionale compia atti che vadano oltre la semplice ricezione di siffatte dichiarazione, come adottare una decisione o avviare un procedimento diverso dal procedimento successorio - conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità), C‑617/20, EU:C:2022:49, paragrafi 38 e 39; la Corte nel decidere il rinvio pregiudiziale afferma che "Dalla formulazione dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 risulta altresì che gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l’erede risiede abitualmente sono competenti unicamente a «ricevere» tali dichiarazioni (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485, punto 41)".
La Corte inoltre analizza la stretta correlazione tra questi gli art. 13 e 20 reg. UE cit., per cui la competenza dell’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede a ricevere le dichiarazioni di rinuncia all’eredità è subordinata alla condizione che la legge applicabile alla successione in vigore in tale Stato preveda la possibilità di effettuare una dichiarazione siffatta dinanzi a un organo giurisdizionale. La decisione di convalida del rifiuto, da parte dell’erede, dell’applicazione delle conseguenze giuridiche della sua omessa dichiarazione, non costituisce ricezione di una dichiarazione di cui all’art. 13, la cui applicazione è pertanto da escludere.
Dunque la Corte chiarisce l'esistenza di un vero e proprio "doppio binario" di giurisdizione:
- ex art. 28 Reg. UE cit., in ragione della residenza abituale del defunto, competente a decidere sull'intera successione;
- ex art. 13 reg. UE cit., in ragione della residenza abituale dell'erede, competente a unicamente a ricevere dichiarazioni di accettazione o rinuncia dell’eredità.
Inoltre la sentenza chiarisce che gli eredi che non hanno presentato tempestivamente una dichiarazione di rinuncia all’eredità non possono rivolgersi agli organi giurisdizionali del proprio Stato membro di residenza abituale per bypassare le conseguenze negative della mancata dichiarazione. Ne deriva che i professionisti del diritto che si occupano di successioni transfrontaliere, quindi anche i notai, dovranno verificare, nella ricostruzione dell'iter successorio, anche il rispetto del riparto di giurisdizione e la piena legalità della procedura.
Serafino Zacchei